lunedì 28 aprile 2014

MES Meccanismo Europeo di Stabilità



Testo del Trattato MES

Il nuovo “fondo salva stati”

Testo

TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA

LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, “gli Stati membri della zona euro” o “i membri del MES”),
[…]
(1) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilità. Il presente meccanismo europeo di stabilità (MES) assumerà il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove necessario, l’assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro.
(2) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2011/199/UE che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro1; a tal fine è stato aggiunto il seguente paragrafo all’articolo 136: “Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell’intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.”.
[…]
 (4) Il rigoroso rispetto del quadro dell’Unione europea, della sorveglianza macroeconomica integrata, con particolare riguardo al patto di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici e delle regole di governance economica dell’Unione europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di fiducia che possano compromettere la stabilità della zona euro.
(5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati Membri la cui moneta è l’euro hanno deciso di procedere verso un’unione economica più forte, compresi un nuovo patto di bilancio e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica e monetaria (“TSCG”). Il TSCG aiuterà a sviluppare un coordinamento più stretto all’interno della zona euro al fine di garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di instabilità finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono complementari nel promuovere la responsabilità e la solidarietà di bilancio all’interno dell’Unione economica e monetaria. Viene riconosciuto e accettato che la concessione dell’assistenza finanziaria nell’ambito dei nuovi programmi previsti dal MES sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo di recepimento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo.
(6) Considerate le forti interrelazioni all’interno della zona euro, gravi minacce alla stabilità finanziaria degli Stati membri la cui moneta è l’euro possono mettere a rischio la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il MES può pertanto fornire un sostegno alla stabilità sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri. Il volume della capacità massima iniziale di finanziamento erogabile dal MES è fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il sostegno in essere alla stabilità del FESF. L’adeguatezza del volume della capacità massima consolidata di finanziamento erogabile dal MES e dal FESF sarà, tuttavia, oggetto di nuova valutazione prima dell’entrata in vigore del presente trattato. Se del caso, esso sarà aumentato dal consiglio dei governatori del MES, a norma dell’articolo 10, previa entrata in vigore del presente trattato.
(7) Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del MES. Per effetto dell’adesione alla zona euro, lo Stato membro dell’Unione europea dovrebbe diventare membro del MES con gli stessi diritti e obblighi delle parti contraenti.
(8) Il MES coopererà strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilità. La partecipazione attiva del FMI sarà prevista sia a livello tecnico che finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiederà l’assistenza finanziaria dal MES rivolgerà, ove possibile, richiesta analoga al FMI.
[…]
(10) Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea hanno autorizzato le parti contraenti del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla Banca centrale europea (BCE) di svolgere i compiti previsti dal presente trattato.
[…]
12) In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende in considerazione una forma adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla stabilità sia fornito in base a condizioni sotto forma di un programma di aggiustamento macroeconomico.
(13) Parimenti al FMI, il MES fornirà un sostegno alla stabilità ai membri del MES il cui regolare accesso al finanziamento sul mercato risulti o rischi di essere compromesso. Su queste basi i capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del MES fruiranno dello status di creditore privilegiato in modo analogo a quelli del FMI, pur accettando che lo status di creditore privilegiato del FMI prevalga su quello del MES. Tale status produrrà i suoi effetti a decorrere dall’entrata in vigore del presente trattato. Nel caso di un’assistenza finanziaria del MES sotto forma di prestiti del MES derivante da un programma europeo di assistenza finanziaria in essere al momento della firma del presente trattato, il MES fruirà della stessa priorità di tutti gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni del membro del MES beneficiario dell’assistenza, ad eccezione dei prestiti FMI.
[…]
_____________________
1  GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1 MEMBRI E FINALITÀ
ARTICOLO 1 Istituzione e membri
1. Con il presente trattato le parti contraenti istituiscono tra loro un’istituzione finanziaria internazionale denominata il “meccanismo europeo di stabilità” (“MES”).
2. Le parti contraenti sono i membri del MES.
ARTICOLO 2 Nuovi membri
1. L’adesione al MES è aperta agli altri Stati membri dell’Unione europea a decorrere dall’entrata in vigore della decisione del Consiglio dell’Unione europea, adottata ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 2, del TFUE, che abolisce la loro deroga di adottare l’euro.
2. Ai sensi dell’articolo 44, l’ammissione al MES di nuovi membri avviene con le stesse modalità e condizioni applicate ai membri già effettivi.
3. Il nuovo membro che aderisce al MES dopo la sua istituzione riceverà quote del MES in cambio del proprio apporto di capitale, calcolato conformemente al  modello di contribuzione di cui all’articolo 11.
ARTICOLO 3 Obiettivo
L’obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.
CAPO 2 GOVERNANCE
ARTICOLO 4 Struttura e regole di voto
1. Il MES è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonché di un direttore generale e dell’altro personale ritenuto necessario.
2. Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione sono adottate di comune accordo, a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del presente trattato. Per tutte le decisioni è necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto.
3. L’adozione di una decisione di comune accordo richiede l’unanimità dei membri partecipanti alla votazione. Le astensioni non ostano all’adozione di una decisione di comune accordo.
4. In deroga al paragrafo 3, una procedura di votazione d’urgenza è utilizzata  nei casi in cui la Commissione e la BCE concludono che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o l’attuazione di un’assistenza finanziaria di cui agli articoli da 13 a 18 minaccerebbe la sostenibilità economica e finanziaria della zona euro. L’adozione di una decisione di comune accordo tra il consiglio dei governatori di cui all’articolo 5, paragrafo 6, lettere e) e f), e il consiglio di amministrazione nel quadro di detta procedura d’urgenza richiede una maggioranza qualificata dell’85% dei voti espressi.
Nei casi in cui si fa ricorso alla procedura d’urgenza di cui al primo comma, viene effettuato un trasferimento dal fondo di riserva e/o dal capitale versato ad un fondo per la riserva di emergenza, al fine di costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti dal sostegno finanziario concesso secondo detta procedura d’urgenza. Il consiglio dei governatori può decidere di cancellare il fondo per la riserva di emergenza e ritrasferire il suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato.
5. L’adozione di una decisione a maggioranza qualificata richiede l’ 80% dei voti espressi.
6. L’adozione di una decisione a maggioranza semplice richiede la maggioranza dei voti espressi.
7. Il numero dei diritti di voto di ciascun membro del MES, esercitati dalla persona da esso designata o dal rappresentante di quest’ultimo in seno al consiglio dei governatori o al consiglio di amministrazione, è pari al numero di quote assegnate a tale membro a valere sul totale di capitale versato del MES conformemente all’allegato II.
8. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro del MES, di una qualsiasi parte dell’importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o a richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al rimborso dell’assistenza finanziaria concessa ai sensi dell’articolo 16 o 17, detto membro del MES non potrà esercitare i propri diritti di voto per l’intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di conseguenza.
ARTICOLO 5 Consiglio dei governatori
1. Ogni membro del MES nomina un governatore e un governatore supplente. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Il governatore è un membro del governo di detto membro del MES responsabile delle finanze. Il governatore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome del governatore in caso di assenza di quest’ultimo.
2. Il consiglio dei governatori decide o di essere presieduto dal presidente dell’Eurogruppo di cui al protocollo (n. 14) sull’Eurogruppo allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE oppure elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per una durata di due anni. […]
ARTICOLO 6 Consiglio di amministrazione
1. Ogni governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. L’amministratore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome dell’amministratore in caso di assenza di quest’ultimo.
[…]
ARTICOLO 7 Direttore generale
1. Il direttore generale è nominato dal consiglio dei governatori fra i candidati aventi la nazionalità di un membro del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di competenza in campo economico e finanziario. […]
2. Il mandato del direttore generale è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Il direttore generale decade comunque dalle sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori.
3. Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni […]
CAPO 3 CAPITALE
ARTICOLO 8 Stock di capitale autorizzato
1. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 000 milioni di EUR. Esso è suddiviso in sette milioni di quote, ciascuna del valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformità al modello di contribuzione iniziale di cui all’articolo 11 e calcolato nell’allegato I.
2. Lo stock di capitale autorizzato è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 000 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni.
3. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello di contribuzione di cui all’articolo 11 in misura necessaria a garantire che la ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato.
4. I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale autorizzato in conformità al modello di contribuzione di cui all’allegato I. Essi provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalità stabilite nel presente trattato.
5. La responsabilità di ciascun membro del MES è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale autorizzato al prezzo di emissione determinato. Nessun membro del MES può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza al MES, degli obblighi da questi contratti. L’obbligo di un membro del MES di contribuire al capitale autorizzato in conformità al presente trattato non decade allorquando detto membro divenga beneficiario oppure riceva assistenza finanziaria dal MES.
[…]
CAPO 4 OPERAZIONI
ARTICOLO 12 Principi
1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.
[…]
ARTICOLO 13 Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità
1. Un membro del MES può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del consiglio dei governatori assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, i seguenti compiti:
a) valutare l’esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un’analisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 2;
b) valutare la sostenibilità del debito pubblico. Se opportuno e possibile, tale valutazione dovrà essere effettuata insieme al FMI;
c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato.
2. Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di cui al paragrafo 1, il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilità al membro del MES interessato sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria.
3. Se è adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il consiglio dei governatori affida alla Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme all’FMI – il compito di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d’intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d’intesa riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore generale del MES prepara nel contempo una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria contenente le modalità finanziarie e le condizioni e la scelta degli strumenti, che dovrà essere adottata dal consiglio dei governatori.
Il protocollo d’intesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell’Unione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro del MES interessato.
4. La Commissione europea firma il protocollo d’intesa in nome e per conto del MES, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei governatori.
5. Il consiglio di amministrazione approva l’accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da fornire e, se del caso, le modalità di corresponsione della prima rata dell’assistenza stessa.
6. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal membro del MES nell’ambito del sostegno alla stabilità.
7. La Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI – ha il compito di monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria.
[…]
ARTICOLO 15 Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES
1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES ricorrendo a prestiti con l’obiettivo specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie dello stesso membro del MES.
[….]
ARTICOLO 16 Prestiti del MES
1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES sotto forma di prestito a norma dell’articolo 12.
2. Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d’intesa, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3.
[…]
ARTICOLO 17 Meccanismo di sostegno al mercato primario
1. Al fine di ottimizzare l’efficienza in termini di costi dell’assistenza finanziaria, il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per l’acquisto dei titoli emessi sul mercato primario da un membro del MES ai sensi dell’articolo 12.
[…]
ARTICOLO 18 Meccanismo di sostegno al mercato secondario
1. Il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per effettuare operazioni sui mercati secondari in relazione alle obbligazioni di un membro del MES conformemente all’articolo 12, paragrafo 1.
2. Le decisioni relative agli interventi sul mercato secondario finalizzati a contrastare il contagio finanziario sono prese in base a un’analisi della BCE che riconosca l’esistenza di circostanze eccezionali sui mercati finanziari e di rischi che minacciano la stabilità finanziaria.
[…]
ARTICOLO 21 Operazioni di assunzione di prestiti
1. Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
2. Le modalità delle operazioni di indebitamento sono definite dal direttore generale sulla base delle direttive particolareggiate adottate dal consiglio di amministrazione.
3. Il MES si avvale di strumenti idonei alla gestione del rischio, che sono periodicamente riesaminati dal consiglio di amministrazione.
 [….]
ARTICOLO 25 Copertura delle perdite
1. Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate:
a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva,
b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e
c) infine, in conto ad un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, richiesto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3.
2. Se un membro del MES non procede al pagamento da esso dovuto nell’ambito di una richiesta di capitale effettuato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta di capitale, incrementato, è indirizzata a tutti i membri del MES al fine di garantire che il MES riceva l’importo totale del capitale versato necessario. Il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti tesi a garantire che il membro del MES interessato saldi il proprio debito nei confronti del MES entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori è autorizzato a richiedere il pagamento di interessi di mora sull’importo dovuto.
[…]
CAPO 6 DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 31 Sede
1. Il MES ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo.
2. Il MES può istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles.
ARTICOLO 32 Status giuridico, privilegi e immunità
1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.
2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio; e
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.
3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.
6. I locali del MES sono inviolabili.
7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.
8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni,  le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.
9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.
[…]
ARTICOLO 37 Interpretazione e composizione delle controversie
1. Qualsiasi questione connessa all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente trattato e dello statuto del MES che insorga tra il MES e uno dei suoi membri, o tra i membri del MES, è sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio dei governatori decide su qualsiasi controversia tra il MES e i suoi membri, o tra i membri del MES, in relazione all’interpretazione e all’applicazione del presente trattato, compresa qualsiasi controversia sulla compatibilità delle decisioni adottate dal MES con il presente trattato. Il voto del membro o dei membri del consiglio dei governatori appartenente o appartenenti al membro o ai membri del MES coinvolti è sospeso quando il consiglio dei governatori vota su tale decisione e la soglia di voto per l’adozione della decisione è ricalcolata di conseguenza.
3. Se un membro del MES contesta la decisione di cui al paragrafo 2, la controversia è sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è vincolante per le parti in causa, che adottano le necessarie misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte.
ARTICOLO 38 Cooperazione internazionale
Ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi il MES è autorizzato a cooperare, nell’ambito del presente trattato, con il FMI, con qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro del MES su base ad hoc e con qualsiasi organizzazione o entità internazionale dotata di competenze specialistiche in settori correlati.
CAPO 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 39 Attinenza con i finanziamenti del FESF
Nella fase transitoria compresa tra l’entrata in vigore del presente trattato e la definitiva estinzione del FESF, la capacità di concedere prestiti consolidata  tra il FESF e il MES non supera i 500 000 milioni di EUR, fatta salva al revisione periodica dell’adeguata capacità dell’ammontare massimo di cui all’articolo 10. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate per calcolare la capacità d’impegno futura, al fine di garantire che non venga eluso il massimale di prestito consolidato.
ARTICOLO 40 Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF
1. In deroga all’articolo 13, il consiglio dei governatori può decidere che gli impegni del FESF a fornire assistenza finanziaria ad un membro del MES in forza di un accordo stipulato con tale membro siano assunti dal MES, posto che detti impegni riguardino quote di crediti non erogate e non finanziate.
2. Il MES può, se autorizzato dal consiglio dei governatori, acquisire i diritti e assumere gli obblighi del FESF, derivanti, in tutto o in parte, dai diritti o dagli obblighi esistenti o nell’ambito di crediti esistenti.
3. Il consiglio dei governatori adotta le regole di dettaglio necessarie a dare efficacia al trasferimento degli obblighi dal FESF al MES come disciplinato dal paragrafo 1 ed a ciascun trasferimento di diritti ed obblighi come previsto al paragrafo 2.
ARTICOLO 41 Versamento del capitale iniziale
1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES è effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dell’importo totale. La prima rata è versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata.
2. Nel corso del quinquennio durante il quale è effettuato il versamento delle rate di capitale, i membri del MES accelerano il versamento delle quote , in congruo anticipo rispetto alla data di emissione, allo scopo di conservare  il rapporto minimo pari al 15% tra il capitale versato e l’importo in essere delle emissioni del MES e garantiscono una capacità minima di erogazione congiunta del MES e del FESF di 500 000 milioni di EUR.
3. Un membro del MES può decidere di accelerare il versamento della sua quota di capitale.
[…]
ARTICOLO 48 Entrata in vigore
1. Il presente trattato entra in vigore alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte di firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% delle sottoscrizioni totali di cui all’allegato II. […]
2. Per ciascuno dei firmatari che depositeranno successivamente il loro strumento di ratifica, approvazione o accettazione, il presente trattato entra in vigore il giorno successivo al deposito.
3. Per ciascuno Stato che aderisce al presente trattato ai sensi dell’articolo 44, il presente trattato entra in vigore il ventesimo giorno successivo al deposito dei propri strumenti di adesione.
Fatto a Bruxelles, addì due febbraio duemiladodici in un unico esemplare, i cui testi in lingua estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, maltese, neerlandese, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca fanno ugualmente fede, e che sarà depositato negli archivi del depositario, il quale ne trasmetterà copie debitamente certificate a ciascuna delle parti contraenti.
ALLEGATO I
Modello di contribuzione del MES
Membro MES
Contributo al MES (%)
                     Regno del Belgio
                            3,4771
Repubblica federale di Germania
27,1464
Repubblica di Estonia
0,1860
Irlanda
1,5922
Repubblica ellenica
2,8167
Regno di Spagna
11,9037
Repubblica francese
20,3859
Repubblica italiana
17,9137
Repubblica di Cipro
0,1962
Granducato di Lussemburgo
0,2504
Malta
0,0731
Regno dei Paesi Bassi
5,7170
Repubblica d’Austria
2,7834
Repubblica portoghese
2,5092
Repubblica di Slovenia
0,4276
Repubblica slovacca
0,8240
Repubblica di Finlandia
1,7974
Totale
100,0
Membro MES
Numero di quote
Sottoscrizione di capitale (EUR)

Regno del Belgio
243 397
24 339 700 000

Repubblica federale di Germania
1 900 248
190 024 800 000

Repubblica di Estonia
13 020
1 302 000 000

Irlanda
111 454
11 145 400 000

Repubblica ellenica
197 169
19 716 900 000

Regno di Spagna
833 259
83 325 900 000

Repubblica francese
1 427 013
142 701 300 000

Repubblica italiana
1 253 959
125 395 900 000

Repubblica di Cipro
13 734
1 373 400 000

Granducato di Lussemburgo
17 528
1 752 800 000

Malta
5 117
511 700 000

Regno dei Paesi Bassi
400 190
40 019 000 000

Repubblica d’Austria
194 838
19 483 800 000

Repubblica portoghese
175 644
17 564 400 000

Repubblica di Slovenia
29 932
2 993 200 000

Repubblica slovacca
57 680
5 768 000 000

Repubblica di Finlandia
125 818
12 581 800 000

Totale
7 000 000
700 000 000 000






ALLEGATO II   Sottoscrizioni del capitale autorizzato
Membro MES
Numero di quote
Sottoscrizione di capitale (EUR)
Regno del Belgio
243 397
24 339 700 000
Repubblica federale di Germania
1 900 248
190 024 800 000
Repubblica di Estonia
13 020
1 302 000 000
Irlanda
111 454
11 145 400 000
Repubblica ellenica
197 169
19 716 900 000
Regno di Spagna
833 259
83 325 900 000
Repubblica francese
1 427 013
142 701 300 000
Repubblica italiana
1 253 959
125 395 900 000
Repubblica di Cipro
13 734
1 373 400 000
Granducato di Lussemburgo
17 528
1 752 800 000
Malta
5 117
511 700 000
Regno dei Paesi Bassi
400 190
40 019 000 000
Repubblica d’Austria
194 838
19 483 800 000
Repubblica portoghese
175 644
17 564 400 000
Repubblica di Slovenia
29 932
2 993 200 000
Repubblica slovacca
57 680
5 768 000 000
Repubblica di Finlandia
125 818
12 581 800 000
Totale
7 000 000
700 000 000 000


domenica 9 marzo 2014

Historia Langobardorum, Paolo Diacono (Paul Warnerfried)

Fonte Wikisource

LibroI,

7 Igitur egressi de Scadinavia Winili, cum Ibor et Aione ducibus, in regionem quae appellatur Scoringa venientes, per annos illic aliquot consederunt. Illo itaque tempore Ambri et Assi Wandalorum duces vicinas quasque provincias bello premebant. Hi iam multis elati victoriis, nuntios ad Winilos mittunt, ut aut tributa Wandalis persolverent, aut se ad belli certamina praepararent. Tunc Ibor et Aio, adnitente matre Gambara, deliberant, melius esse armis libertatem tueri, quam tributorum eandem solutione foedare. Mandant per legatos Wandalis, pugnaturos se potius quam servituros. Erant siquidem tunc Winili universi iuvenili aetate florentes, sed numero perexigui, quippe qui unius non nimiae amplitudinis insulae tertia solummodo particula fuerint.
8 Refert hoc loco antiquitas ridiculam fabulam: quod accedentes Wandali ad Godan victoriam de Winilis postulaverint, illeque responderit, se illis victoriam daturum quos primum oriente sole conspexisset. Tunc accessisse Gambaram ad Fream, uxorem Godan, et Winilis victoriam postulasse, Freamque consilium dedisse, ut Winilorum mulieres solutos crines erga faciem ad barbae similitudinem componerent maneque primo cum viris adessent seseque a Godan videndas pariter e regione, qua ille per fenestram orientem versus erat solitus aspicere, collocarent. Atque ita factum fuisse. Quas cum Godan oriente sole conspiceret, dixisse: «Qui sunt isti longibarbi?». Tunc Fream subiunxisse, ut quibus nomen tribuerat victoriam condonaret. Sicque Winilis Godan victoriam concessisse. Haec risu digna sunt et pro nihilo habenda. Victoria enim non potestati est adtributa hominum, sed de caelo potius ministratur.
9 Certum tamen est, Langobardos ab intactae ferro barbae longitudine, cum primitus Winili dicti fuerint, ita postmodum appellatos. Nam iuxta illorum linguam lang longam, bard barbam significat. Wotan sane, quem adiecta littera Godan dixerunt, ipse est qui apud Romanos Mercurius dicitur et ab universis Germaniae gentibus ut deus adoratur.

Montale, Ossi di seppia, ed. Mondadori



Giunge a volte, repente
di Eugenio Montale, da Ossi di Seppia, sez. Mediterraneo.


Giunge a volte, repente,
un’ora che il tuo cuore disumano
ci spaura e dal nostro si divide.
Dalla mia la tua musica sconcorda
allora, ed è nemico ogni tuo moto.
In me ripiego, vuoto
di forze, la tua voce pare sorda.
M’affisso nel pietrisco
che verso te degrada
fino alla ripa acclive che ti sovrasta,
franosa, gialla, solcata
da strosce d’acqua piovana.
Mia vita è questo secco pendio
mezzo non fine, strada aperta a sbocchi
di rigagnoli, lento franamento.
E’ dessa ancora questa pianta
che nasce dalla devastazione
e in faccia ha i colpi del mare, ed è sospesa
fra erratiche forze di venti.
Questo pezzo di suolo non erbato
s’è spaccato perché nascesse una margherita.
In lei titubo al mare che mi offende,
manca ancora il silenzio nella mia vita.
Guardo la terra che scintilla,
l’aria è tanto serena che s’oscura.
E questa che in me cresce
è forse la rancura
che ogni figliolo, mare, ha per il padre.


L'agave su lo scoglio

                                            Scirocco

O rabido ventare di scirocco
che l'arsiccio terreno gialloverde
bruci;
e su nel cielo pieno
di smorte luci
trapassa qualche biocco
di nuvola, e si perde.
Ore perplesse, brividi
d'una vita che fugge
come acqua tra le dita;
inafferrati eventi,
luci-ombre, commovimenti
delle cose malferme della terra;
oh alide ali dell'aria
ora son io
l'agave che s'abbarbica al crepaccio
dello scoglio
e sfugge al mare da le braccia d'alghe
che spalanca ampie gole e abbranca rocce;
e nel fermento
d'ogni essenza, coi miei racchiusi bocci
che non sanno più esplodere oggi sento
la mia immobilità come un tormento.


(Eugenio Montale, Ossi di seppia; Meriggi e ombre)

           

lunedì 17 febbraio 2014

Eugenio Montale Ossi di seppia, testi


1916
Meriggiare pallido e assorto           

    Meriggiare pallido e assorto
    presso un rovente muro d’orto,
    ascoltare tra i pruni e gli sterpi
    schiocchi di merli, frusci di serpi.

    Nelle crepe del suolo o su la veccia
    spiar le file di rosse formiche
    ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano
    a sommo di minuscole biche.

    Osservare tra frondi il palpitare
    lontano di scaglie di mare
    mentre si levano tremuli scricchi
    di cicale dai calvi picchi.

    E andando nel sole che abbaglia
    sentire con triste meraviglia
    com’è tutta la vita e il suo travaglio
    in questo seguitare una muraglia
    che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

1923   
Non chiederci la parola       

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco
lo dichiari e risplenda come un croco
perduto in mezzo a un polveroso prato.

Ah l'uomo che se ne va sicuro,
agli altri ed a se stesso amico,
e l'ombra sua non cura che la canicola
stampa sopra uno scalcinato muro!

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.


1923
Forse un mattino andando

Forse un mattino andando in un’aria di vetro,
arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:
il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro
di me, con un terrore di ubriaco.

Poi come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto
alberi case colli per l’inganno consueto.
Ma sarà troppo tardi; ed io me ne andrò zitto
tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.

1924
Felicità raggiunta     

Felicità raggiunta, si cammina
per te sul fil di lama.
Agli occhi sei barlume che vacilla,
al piede, teso ghiaccio che s'incrina;
e dunque non ti tocchi chi più t'ama.

Se giungi sulle anime invase
di tristezza e le schiari, il tuo mattino
e' dolce e turbatore come i nidi delle cimase.
Ma nulla paga il pianto del bambino
a cui fugge il pallone tra le case           

1924
Spesso il male di vivere ho incontrato       
Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l’incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.
Bene non seppi, fuori del prodigio
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato

1925
Portami il girasole
Portami il girasole ch'io lo trapianti
nel mio terreno bruciato dal salino,
e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti
del cielo l'ansietà del suo volto giallino.

Tendono alla chiarità le cose oscure,
si esauriscono i corpi in un fluire
di tinte: queste in musiche. Svanire
è dunque la ventura delle venture.

Portami tu la pianta che conduce
dove sorgono bionde trasparenze
e vapora la vita quale essenza;
portami il girasole impazzito di luce.

Link utili:
Non chiederci la parola letto da Gassman

Video Intervista Rai a Montale:

martedì 4 febbraio 2014

Il popolo Uros





Gli Uros (tradotto in spagnolo castigliano “quelli dell’aurora”) o Urus sono un’etnia che vive in Bolivia ed in Perù.
Sono anche conosciuti come “Jas-Shoni” (uomini dell’acqua, appellativo dato loro in senso dispregiativo dagli Aymara, in quanto cacciavano e pescavano di notte) o “Kot’suña” (uomini del lago), che sembra essere il loro nome originario.
Gli Urus, costituiscono un gruppo etnico differente dagli Aymara e dai Quechua, particolare che si può notare anche grazie al colore della pelle decisamente più scuro, e la loro origine sembra essere molto antica, addirittura precedente agli Incas: per questo motivo, essi costituiscono gli “Urus”, la razza primitiva d’America.
Sulle loro origini esistono differenti teorie: una, sostiene che provengano dalla Polinesia e che, avanzando da Sud, abbiano occupato il continente, passando dalla costa alle zone andine; un’altra teoria è che essi siano discendenti diretti dei primi abitanti delle Americhe ed un’altra versione, portata avanti dal prof. Juan B. Palao Berastain grazie ad una comparazione del DNA, sostiene che essi provengano dall’Amazzonia e appartengano al gruppo degli Arawak.
Inizialmente, si sarebbero stabiliti nella zona vicina al lago Uru-Uru (l’attuale città di Oruro, Bolivia) e poi, con il tempo, a seguito della mescolanza con gli Aymara ed i Quechua, nella zona del lago Titicaca, avrebbero perso la purezza etnica della loro razza.
Gi Urus che vivono in Bolivia si suddividono in 3 gruppi: la Comunità Muratos-Capillus, la Comunità Chipaya e la Comunità Irohito o Iruito.
I Muratos-Capillus vivono sulla riva nord-ovest del lago Poopó, nella provincia di Avaroa, a 130km da Oruro: vivono di caccia e pesca e si considerano i discendenti dei primi abitanti della zona.

Teotihuacan



Accesso 01/02/2014

Teotihuacán: The place where, "Men Became Gods!"
Teotihuacán (pronounced "teh-oh-tee-wa-khan") means "place where gods were born," reflecting the Aztec belief that the gods created the universe here at this place.

This page will take us to the far Northern End of the excavated part of Teotihuacán. Here we will visit the famous structures known as: The "Pyramid Of The Moon," "Plaza Of The Moon," "Palace Of Quetzal-Papalotl, "Palace Of The Jaguars," "Temple Of The Feathered Conches," the "Mural Of The Puma," and "The Street Of The Dead."

"Palace of Quetzalpapalotl":
A word about the "Palace of Quetzalpapalotl," or (Quetzal-Butterfly), which occupies the southwestern edge of the "Plaza Of The Moon." It was excavated and restored in the 1960s, to serve as an example of Teotihuacáns' most elite residences & public buildings. However we now know that the most elite, did not live here.

The term "Palacio de Quetzalpapalotl," was originally applied because the excavator thought that he was uncovering strange depictions of a creature with both quetzal bird and butterfly characteristics.

More recently the excavator and others have realized that the creature was none other than the ubiquitous Teotihuacan Armed Bird. Also called, "Spearthrower Owl."

We have since learned that the "Palacio de Quetzalpapalotl," has had a long history of construction, destruction, & reconstruction.

Therefore, today we find the remains of not one but three associated structures: the Palacio de Quetzalpapalotl, another structure buried earlier, known as the "Subestructura de los Caracoles Enplumados," (Substructure of the Feathered Conch Shells), and the adjacent, "Patio of the Jaguars."

"Patio Of The Jaguars:
Most of the dwelling here are embellished with murals containing the images of jaguars. Thus, inspiring the name “Patio Of The Jaguars.”

The main plaza is bordered on the east by a temple holding pyramid whose stairway reinforcements are decorated with rattlesnake tails at the lower end.

Around its other three sides are very spacious rooms whose portico areas house murals portraying jaguars. Those on the north side are easiest to see.

"Tepantitla Compound:
Located upon the Northeast section, several hundred yards to the East of the "Pyramid Of The Moon," is the "Tepantitla Compound." During the early years leading up to 1942, a series of murals were found in the Tepantitla Compound in Teotihuacán. This compound was important since, the Tepantitla compound provided housing for what appears to have been high status citizens. And upon its walls (as well as much of Teotihuacan) we find brightly painted frescoes.

"The Great Goddess of Teotihuacán," or the "Teotihuacán Spider Woman":
Several of these frescoes contain images of "The Great Goddess of Teotihuacán" or the "Teotihuacán Spider Woman."

"The Great Goddess of Teotihuacán," or "Teotihuacán Spider Woman," is a proposed goddess of the pre-Columbian Teotihuacán civilization, in what is now Mexico.

The Great Goddess is thought to have been a goddess of the underworld, darkness, the earth, water, war, and possibly even creation itself. To the ancient civilizations of Mesoamerica, the jaguar, the owl, and especially the spider were considered creatures of darkness, often found in caves and during the night. The fact that the Great Goddess is frequently depicted with all of these creatures further supports the idea of her underworld connections.

The Great Goddess images have been identified at other locations than Tepantitla – including Teotihuacán's Tetitla Compound, the Palace of the Jaguars, the Temple of Agriculture, and upon several vessels.

In many murals, the Great Goddess is shown with many of the scurrying arachnids in the background, on her clothing, or hanging from her arms. She is often seen with shields decorated with spider webs, further suggesting her relationship with warfare. Her nosepiece is the single most recognizable adornment of the deity, finalizing her transformation into the arachnid-like goddess.

In both the Tepantitla and Tetitla murals, the Great Goddess wears a frame headdress that includes the face of a green bird, generally identified as an owl or quetzal. She is shown among several spiders and with a yellow body coloration, further distinguishing her from other Mesoamerican deities. Her single most distinguishing feature is a nosepiece consisting of a rectangular bar with three circles. Immediately below this bar hang three or five "fangs". The outer fangs curl away from the center, while the middle fang points down.

Here is some of the archaeological history about both the Tepantitla and Tetitla murals, and the Great Goddess.

Since the largest figures within the murals depicted several complex and ornate deities or supernaturals; in 1942, archaeologist Alfonso Caso identified these central figures as a Teotihuacan equivalent of "Tlaloc," the Mesoamerican god of rain and warfare.

Thirty years later, researcher Esther Pasztory; re-examined the murals, and concluded that many of the paintings of "Tlaloc," instead showed a feminine deity, an analysis based on a number of factors including the gender of accompanying figures, the green bird in the headdress, and the spiders seen above the figure. Pasztory concluded; that the figures represented a vegetation and fertility goddess, that was a predecessor of the much later Aztec goddess Xochiquetzal.

Then in 1983, researcher Karl Taube; christened this goddess the "Teotihuacan Spider Woman". This more neutral description of the deity as the "Great Goddess," has since gained more popularity.

In the mural from the Tepantitla compound, the Great Goddess appears with vegetation growing out of her head, perhaps a world tree, or hallucinogenic morning glory vines. Spiders and butterflies appear on the vegetation and water drips from its branches and flows from the hands of the Great Goddess. Water also appears to be flowing from her lower body. It was these many representations of water that led Caso to declare this to be a representation of the rain god, Tlaloc.

Below this depiction, separated from it by two interwoven serpents and a talud-tablero, is a scene showing dozens of small human figures, usually wearing only a loincloth and often showing a speech scroll. Several of these figures are swimming in the criss-crossed rivers flowing from a mountain at the bottom of the scene. Caso interpreted this scene as the afterlife realm of Tlaloc although this interpretation has also been challenged, most recently by María Teresa Uriarte, who finds that, "this mural represents Teotihuacan as the prototypical civilized city associated with the beginning of time and the calendar."

Some American Indians, such as the Pueblo and Navajo, revered what seems to be a similar deity. Referred to as the Spider Grandmother, she shares many of the same traits as the Teotihuacan Spider Woman.


We will include several different photos of the various murals at each of the temples and palaces. Most of the murals are untitled.

lunedì 3 febbraio 2014

DROGHE EFFETTI




Tutto lo sballo minuto per minuto

Come agiscono le sostante stupefacenti, le cosiddette droghe? Oltre a dare dipendenza, quali conseguenze hanno sul nostro organismo? E bruciano per davvero i neuroni? Ecco come funziona e dove porta la ricerca del piacere artificiale.
In sintesi

1) Le droghe sostituiscono, nel cervello, sostanze prodotte dal corpo.

2) La sostituzione compromette il funzionamento del cervello...

3) ... e crea scorciatoie verso sensazioni illusorie di piacere.

4) Ottenere la droga diventa così l'obiettivo più importante al mondo.

5) Col tempo il cervello funziona in condizioni sempre più alterate...

6) ... finché il corpo stesso accusa il colpo.

Una storica campagna di Pubblicità Progresso del 1989 recitava Chi ti droga ti spegne. Uno slogan perfetto, sia in termini pubblicitari sia scientifici: alcool, canne e pasticche infatti spengono lo sguardo e intere zone del cervello, ingannano i meccanismi chimici che regolano il suo funzionamento e alterano in chi le utilizza la percezione della realtà.

5 BASI PER TUTTE LE DROGHE DEL MONDO
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono sostanze psicoattive tutte quelle che, una volta assunte, sono in grado di modificare l'equilibrio psicofisico di un individuo, il suo umore e le sue attività mentali.

Queste sostanze agiscono nel cervello sui meccanismi che normalmente regolano il comportamento, il pensiero e la motivazione.

«Le droghe non sono infinite», spiega a Focus.it Gian Luigi Gessa, neuro-psico-farmacologo e professore emerito presso il Dipartimento di neuroscienze dell'Università di Cagliari. «Sono cinque sostanze naturali dalle quali provengono tutte le altre: alcool, cocaina, morfina/eroina, cannabis e nicotina.»

Tutte le altre droghe, chiamate anche droghe di sintesi (o droghe d'autore), si limitano a imitare effetti e caratteristiche di queste cinque. Per esempio le benzodiazepine, utilizzate in alcuni farmaci ansiolitici, imitano l'azione dell'alcool sul cervello senza portarsi dietro anche gli effetti dell'abuso di alcool sul fegato.
Le droghe secondo l'OMS

L'Organizzazione mondiale della sanità, classifica le droghe in tre grandi gruppi.

# Sostanze psicoattive a uso terapeutico: medicinali che agiscono sul cervello e sul sistema nervoso, come sonniferi, tranquillanti, psicofarmaci, anestetici e alcuni antidolorifici.
# Droghe legali: le sostanze il cui utilizzo è normalmente ammesso dalle legislazioni dei diversi paesi, che hanno comunque qualche tipo di effetto psicoattivo sul cervello del consumatore. Alcool, nicotina e caffeina sono le più diffuse.
# Droghe illecite: sostanze psicoattive normalmente non usate in medicina. Sono oppiacei, cannabinoidi, allucinogeni, ipnotici, inalanti, sedativi, cocaina e altri stimolanti la cui produzione e commercializzazione sono proibite nella maggior parte dei paesi occidentali.

FATTI E SODDISFATTI
Tutte le sostanze psicoattive agiscono sul cervello sfruttando il complicato meccanismo del piacere, che regola attività come il cibarsi o il sesso», spiega Gessa. «Quale animale sceglierebbe di accoppiarsi e affrontare una gravidanza, attività assolutamente dispendiosa dal punto di vista energetico, se non ci fosse il piacere come ricompensa?»

Ma anche il piacere, quando diventa ricerca ossessiva fine a se stessa, non fa bene, ed è per questo che la natura ha scelto di regolarlo tramite un circuito di controllo. Quando il comportamento che provoca piacere viene ripetuto, i livelli di soddisfazione diminuiscono: dopo quattro porzioni, anche il nostro piatto preferito diventa indigesto. Questo invece non accade con le sostanze psicotrope, il cui desiderio, come sanno bene i fumatori, non si abbassa mai. E finisce per diventare ossessione e poi dipendenza.

LA TOSSICODIPENDENZA È UNA MALATTIA?
«La dipendenza da sostanze psicoattive è una vera e propria malattia neurologica, come il Parkinson o l'Alzheimer, che coinvolge il sistema motivazionale del cervello, ingannandolo», spiega Gessa. Le droghe di cui parliamo riescono infatti a sostituirsi ad alcune sostanze chimiche prodotte normalmente dal nostro organismo, le cosiddette sostanze (o droghe) endogene, indispensabili per regolare meccanismi di sopravvivenza come l'alimentazione o la riproduzione. In un cervello sano, la percezione dell'oggetto del desiderio, e poco importa che sia il profumo di pizza o la vista di un potenziale partner, attiva una sequenza ben precisa, regolata appunto da sostanze endogene:

1) aumento dell'attenzione;
2) desiderio (di consumare);
3) consumo;
4) piacere;
5) voglia di rifarlo...

NE VOGLIO ANCORA!
Le droghe esogene, ossia quelle introdotte artificialmente nell'organismo, fanno inceppare questo processo: il piacere derivante dal loro consumo è così tanto più intenso rispetto a quello prodotto dall'azione normale da rendere quest'ultima trascurabile. Le sensazioni prodotte dall'eroina possono per esempio essere molto più intense di quelle che si provano durante un orgasmo, e sono perciò capaci di sostituire il desiderio sessuale. Gli stimoli fisiologici come la fame, la sete o il sesso non vengono insomma più recepiti e l'unico desiderio è per la droga.
La diagnostica per immagini di ultima generazione (una tecnica di risonanza magnetica) ha per esempio permesso di scoprire che la cocaina agisce sugli stessi centri nervosi dell'amore, e il cervello impara in fretta ad apprezzare - e a preferire - questa "scorciatoia".


Tra le droghe esogene e quelle endogene (ossia le sostanze prodotte normalmente dal nostro corpo) c'è una precisa corrispondenza:

# la marijuana si sostituisce all'anandamide, un neurotrasmettitore coinvolto nei meccanismi di regolazione dell'appetito, della memoria, della riproduzione e della proliferazione cellulare (che è alla base della crescita dei tumori);
# la cocaina si sostituisce alla dopamina, neurotrasmettitore implicato nei processi di genesi e gestione del movimento e dell'umore;
# l'eroina si sostituisce alle endorfine, coinvolte nei processi di gestione del dolore (ne innalzano la soglia), del comportamento, dell'apprendimento, delle emozioni e del sonno;
# l'alcool si sostituisce all'acido gamma aminobutirrico, il principale acido inibitorio del sistema nervoso centrale, che svolge un ruolo chiave nella trasmissione degli stimoli ai neuroni ed è direttamente responsabile della regolazione del tono muscolare;
# l'ecstasy pompa la serotonina e blocca la dopamina; l'effetto combinato porta da una sensazione di forza inesauribile a un collasso cerebrale fatto di ansia, depressione e incapacità di elaborare informazioni sensoriali.


Cocaina tagliata male...
Da quando le organizzazioni malavitose hanno compreso che ampliando il mercato ai consumatori di tutte le tasche i guadagni sarebbero aumentati, si è registrata una graduale riduzione della purezza del prodotto. Oggi c'è più cocaina che in passato. Quella a basso pezzo è tagliata con sostanze più scadenti. Ed è più pericolosa.
I narcotrafficanti colombiani utilizzano un antiparassitario, il levamisole, per allungare la cocaina. Di 100 grammi di polvere bianca spediti in Europa o Nord America, spesso soltanto 80 sono di cocaina pura. I narcos ci guadagnano... i consumatori rischiano la salute (vedi box in basso).
I narcotrafficanti colombiani utilizzano un antiparassitario, il levamisole, per allungare la cocaina. Di 100 grammi di polvere bianca spediti in Europa o Nord America, spesso soltanto 80 sono di cocaina pura. I narcos ci guadagnano... i consumatori rischiano la salute (vedi box in basso).
Complice il crollo dei prezzi iniziato esattamente con il nuovo millennio, per mantenere elevata la redditività della vendita di cocaina la soluzione migliore è stata quella di tagliarla. Questa operazione permette di massimizzare i profitti offrendo con lo stesso "marchio" una tipologia di prodotto adatto a tutte le tasche. Ovviamente le dosi vendute a prezzi popolari contengono percentuali di cocaina molto basse (a volte inferiori al 10 percento, ma questa informazione viene da fonte anonima) soprattutto dove l'adulterazione è la regola.

LA LEGGE DELL'ECONOMIA È UGUALE PER TUTTI
Va infatti anche compreso che il mercato illegale ha le stesse regole di qualunque altro mercato: ci sono quindi operatori che fanno della loro "serietà" un tratto distintivo e che si rivolgono a una tipologia di clientela esigente e in grado di riconoscere la qualità del prodotto venduto, e operatori che si rivolgono a una tipologia di cliente sprovveduto e assolutamente inadatto a riconoscere il prodotto che gli viene venduto. In questa ultima categoria rientrano evidentemente i più giovani, che aumentano così esponenzialmente i rischi cui si espongono.

PARASSITI E PAGANTI
L'adulterazione della sostanza avviene già alla fonte. Secondo la Dea americana, l'agenzia governativa che combatte il traffico di stupefacenti, già i produttori colombiani mischiano con percentuali variabili alla coca purissima un farmaco antiparassitario utilizzato in veterinaria: il levamisole. Alcuni sequestri effettuati dalle forze dell'ordine hanno permesso di rilevare un rapporto di 1/5: su cento grammi di prodotto all'ingrosso quindi solo 80 grammi sono rappresentati da cocaina [fonti USA].

LEVAMISOLE

È un farmaco antineoplastico usato per il trattamento del cancro del colon e come antiparassitario in veterinaria. L'ingestione di cocaina adulterata con levamisole può produrre agranulocitosi (patologia del sangue) e ridurre notevolmente i globuli bianchi fino a inibire la capacità di combattere le infezioni. Soggetti che sniffano, si iniettano o fumano cocaina adulterata con levamisole possono perciò sviluppare rapidamente infezioni anche fatali.

QUESTIONI DI TAGLIO
La cocaina venduta dagli spacciatori è spesso ulteriormente tagliata (diluita) con sostanze come l'amido di granturco, lo zucchero a velo, raramente il bicarbonato o il talco o la caffeina.
Nella cocaina di strada può anche essere presente procaina, lidocaina o altri anestetici locali che simulano alcune caratteristiche della cocaina (sapore, effetto di anestesia locale sulla lingua). Inoltre, la cocaina può essere mischiata con altre droghe, come l'eroina o le anfetamine. La diluizione non viene effettuata soltanto con sostanze che amplificano l'utilizzo, ma anche con mix di prodotti la cui combinazione risulta più o meno pericolosa, come nel caso di anfetamine, antiparassitari e atropina.


Ecstasy
Disturbi del comportamento e disinteresse per il sesso sono i primi effetti di questa sostanza che sembra fatta apposta per divorare energie e sogni di chi la usa. Fino a uccidere di fatica chi non si ferma in tempo.
L'ecstasy ha un periodo d'oro negli anni '70-80, quando, usata in psichiatria, era considerata la "penicillina dell'anima", in quanto sembrava aiutare i pazienti a comprendere meglio i propri problemi. Lo studio dei suoi effetti portò però presto a comprendere che non aveva alcun ruolo nell'indagine psichiatrica né nella terapia, e nel 1985 venne messa al bando. Oggi le pastiglie di ecstasy vengono consumate principalmente nelle discoteche e durante i rave party, spesso insieme ad alcolici e superalcolici, e la facilità di assunzione (niente siringhe né inalazione) ha di molto abbassato l'età dei suoi potenziali consumatori, che si ritiene possano iniziare anche a 11-12 anni. Non è ancora chiaro se questa sostanza dia dipendenza, ma uno studio ha rilevato nel 43% dei giovani consumatori tutti i sintomi del cosiddetto craving: mancanza di appetito, fatica, depressione e difficoltà di concentrazione, seguiti da desiderio compulsivo con perdita di controllo e passaggio all'atto. Questa definizione è quella attualmente utilizzata dalla maggior parte degli operatori del settore per definire i sintomi della dipendenza da sostanze stupefacenti.
10 anni con Meth... la metamfetamina. Questa è una sequenza di immagini segnaletiche della stessa persona nell'arco di dieci anni: dedita alle metamfetamine, all'ottavo anno aveva perso quasi tutti i denti, al decimo era praticamente cieca.
10 anni con Meth... la metamfetamina. Questa è una sequenza di immagini segnaletiche della stessa persona nell'arco di dieci anni: dedita alle metamfetamine, all'ottavo anno aveva perso quasi tutti i denti, al decimo era praticamente cieca.
COME AGISCE SUL CERVELLO
L'ecstasy altera l'attività di alcuni neurotrasmettitori: in particolare, aumenta il rilascio di serotonina e riduce la produzione di dopamina. Il livello di serotonina è determinante nella regolazione dell'umore e del comportamento: ecco perché l'assunzione di ecstasy provoca comportamenti aggressivi che possono durare anche parecchi giorni. Ma i primi effetti dell'ecstasy sono assolutamente piacevoli: stimolazione mentale, calore, benessere, apertura verso gli altri e diminuzione dell'ansia. È la diretta conseguenza dell'alterazione del circuito della dopamina e dei meccanismi del piacere. Le sue proprietà stimolanti consentono, per esempio, di ballare ininterrottamente per ore senza avvertire la fatica né altri "segnali d'allarme" dal proprio corpo (salvo poi "collassare" improvvisamente). Le sensazioni spiacevoli subentrano in un secondo momento: vertigini, ansia, agitazione, indifferenza verso il pericolo e depressione, che possono manifestarsi anche per diversi giorni dopo l'assunzione. L'ecstasy comporta dunque disturbi gravi del comportamento, e la mancanza di appetito o il ridotto interesse verso il sesso sono solo alcune delle conseguenze sui consumatori abituali.
Anche se non "brucia" i neuroni nel vero senso della parola, nel lungo periodo compromette le facoltà mentali: la diagnostica per immagini (risonanza magnetica) ha permesso di scoprire, nei forti consumatori di questa sostanza, una diminuzione dell'attività cerebrale nelle aree che riguardano la conoscenza e il movimento. Le conseguenze sono l'incapacità di elaborare informazioni e di svolgere attività come la guida dell'auto o della moto.

INVINCIBILE. PER FINTA
Le proprietà stimolanti dell'ecstasy spingono chi la assume a una intensa attività fisica per periodi prolungati: non si percepisce la fatica e questo porta a un improvviso innalzamento della temperatura corporea, danni a muscoli e reni, disidratazione e, nei casi più gravi, infarto. L'ecstasy raggiunge il flusso sanguigno molto rapidamente ma, una volta arrivato nel corpo, interferisce con la capacità dell'organismo di metabolizzare le sue componenti tossiche. Per questo motivo le successive dosi di questa sostanza possono produrre un elevato aumento della pressione sanguigna e danneggiare l'apparato cardiovascolare.

Fonte Wikipedia
Metanfetamina

Effetti a lungo termine
L'utilizzo a lungo termine di metanfetamina provoca innanzitutto dipendenza. Oltre a questo si può riscontrare in soggetti che utilizzano abitualmente questa sostanza la manifestazione di sintomi come comportamenti violenti, ansia, confusione, insonnia, paranoia e disturbi della personalità. Nel giro di alcuni mesi chi utilizza abitualmente questa droga ha effetti irreversibili sulle cellule cerebrali, soprattutto quelle produttrici di dopamina, che vengono danneggiate gravemente[1]. Inoltre si hanno molti altri effetti come perdita dei denti[2] e dei capelli[senza fonte]. Essendo tossica e composta utilizzando sostanze dannose può provocare la morte per overdose di chi ne fa uso.